LA PATENTE NAUTICA

Con il nuovo Codice della navigazione da diporto sono istituite diverse tipologie di conduzioni nautiche

  • A comando e condotta di natanti e imbarcazioni
  • B comando di navi
  • C direzione nautica di natanti e imbarcazioni
  • (patenti rilasciate a soggetti portatori di alcune patologie espressamente indicate dal “Codice della nautica”)

L’obbligo di patente nautica A, è previsto:

  • per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
  • per la navigazione entro le sei miglia dalla costa nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime quando a bordo dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
  • in ogni caso se si effettua sci d’acqua o si porta una moto d’acqua

Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, conseguibili da chi ha compiuto 18 anni, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:

  • per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa
  • per la navigazione senza alcun limite dalla costa

Le patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.

A richiesta dell’interessato le patenti possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

Le autorità che rilasciano le patenti sono: Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali M/mi per tutti i tipi di patente; per la navigazione entro le 12 mg dalla costa le ex M.C.T.C.

La domanda di esame deve essere fatta su apposito modulo in duplice copia (una in bollo), corredata da certificato medico, due fototessera e dall’attestazione dei versamenti tasse ammissione esami.

(Scarica il modulo a fondo pagina)

Copia della domanda, vistata e restituita all’interessato, costituisce autorizzazione provvisoria, con validità tre mesi prorogabile, per le esercitazioni pratiche purché a bordo vi sia una persona munita di patente conseguita da oltre tre anni e non inferiore a quella che l’interessato aspira a conseguire.

Le prove d’esame possono essere sostenute dopo 30 giorni dalla data dell’autorizzazione provvisoria e presentando la dichiarazione di disponibilità, corredate dalle attestazioni di versamenti relativi alle tasse rilascio patente e marca da bollo da applicare alla stessa.

Dalla “dichiarazione di disponibilità” il candidato ha tempo 6 mesi per conseguire la patente nautica.

Le prove da sostenere sono due e conseguenti: superando la prova teorica si può accedere a quella pratica.

Il candidato se non risulta idoneo alla prova teorica può ripetere la prova una sola volta, dopo un mese, presso la stessa sede; le modalità sono uguali se non viene superata la prova pratica.

Estensioni

  • chi possiede la patente a motore può conseguire quella velica sostenendo la sola prova pratica
  • per passare dalla patente entro le 12 miglia a quella oltre, bisogna sostenere un esame integrativo teorico

La patente nautica ha validità di 10 anni dal momento del rilascio, gli anni sono ridotti a 5 se il conseguimento della patente avviene dopo i 60 anni.

Per il rinnovo la convalida la sostituzione o lo smarrimento della patente nautica bisogna compilare l’apposito modulo in doppia copia (una in bollo), e consegnarlo direttamente o tramite raccomandata presso l’Ufficio Marittimo (Capitaneria di porto o Ufficio Circondariale marittimo) o l’ufficio provinciale della MCTC che ha provveduto al rilascio.

Alla domanda si deve allegare tutta la documentazione richiesta.

(Scarica il modulo a fondo pagina )

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